AGEVOLAZIONI FISCALI PER
LE IMPRESE
Deducibilità
delle donazioni in denaro
Imprese e società residenti
in Italia: possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non
superiore a 4.000.000 lire o al 2% calcolato sul reddito
d’impresa dichiarato se superiore (art. 65, comma 2, lett. c
sexies DPR917/86).
Deducibilità della spesa per dipendenti
utilizzati a favore di Onlus (prestito di personale)
Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla
tradizionale raccolta di fondi è quella che prevede la
deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per
lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di
una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma
restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di
cui all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di
"prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando
di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille
dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per
prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di
lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 65, comma 2, lett.
c septies DPR 917/86).
Cessioni gratuite di beni
In particolare è consentito alle imprese di cedere
alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari
e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale
eliminazione dal circuito commerciale.
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente anche
altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale,
a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività dell'impresa, e che il costo specifico
complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di
lire.
La possibilità di fruire di queste agevolazioni è
subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali, gravanti
sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
- Preventiva comunicazione delle singole cessioni di
beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle
entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono
esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
- Dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria,
da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad
utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle
finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo
diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa
previsti;
- Annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei
registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della
quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun
mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il
quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.
Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio
è diretta l'attività dell'impresa, godono
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per
effetto dell’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.