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DEDUCIBILITA' FISCALE

 

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE

 

Deducibilità delle donazioni in denaro
I
mprese e società residenti in Italia: possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore a 4.000.000 lire o al 2% calcolato sul reddito d’impresa dichiarato se superiore (art. 65, comma 2, lett. c sexies DPR917/86).


Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore di Onlus (prestito di personale)
Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla tradizionale raccolta di fondi è quella che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 65, comma 2, lett. c septies DPR 917/86).


Cessioni gratuite di beni
In particolare è consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
La possibilità di fruire di queste agevolazioni è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
- Preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
- Dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
- Annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.
Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto dell’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.